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Una telenovela all'italiana:

tutto bene ciò che finisce bene!

Settima ed ultima parte di una cronaca di un furto sul nostro camper in rimessaggio

 

soldi

 

Finalmente, dopo quasi 4 mesi siamo arrivati all'epilogo di questa vicenda!

Sabato 23 marzo 2013, il rimessaggio ha risarcito completamente i danni del furto, sia i danni già sistemati (finestra ed oscurante) documentati dalla fattura, sia la riparazione della carrozzeria, in base alla valutazione dei danni effettuata tra il carrozzaio e il perito.

Nel nostro caso, il rimborso dei danni deciso dall'assicurazione coincide con ciò che abbiamo già speso per riparare la finestra e l'oscurante e prevede la riparazione dei solchi sulla scocca.

Ma se l'assicurazione del rimessaggio non avesse riconosciuto tutti i danni o parte dei danni, il rimessaggio avrebbe dovuto compensare l'importo mancante.

Nel contratto del rimessaggio era prevista una clausola vessatoria che indicava che "il contraente dichiara sin da ora di accettare quale importo del danno risarcibile, a totale soddisfazione di ogni proprio eventuale diritto, quello che verrà determinato dalla compagnia assicuratrice della concedente e conseguentemente fin d'ora rinuncia ad ogni azione per pretese eccedenze o per danni ulteriori".

Questa clausola, come tante altre (purtroppo) presenti nel nostro contratto, è vessatoria, in riferimento al "Codice del Consumo" art. 33, che afferma "Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto". Il sensibile squilibrio è dovuto al fatto che il consumatore non ha potere contrattuale nella polizza assicurativa, che è stata oggetto di trattativa esclusiva tra rimessaggio ed assicurazione. Occorre anche prestare attenzione a clausole come questa, perché, normalmente le polizze assicurative risarciscono in caso di effrazione, quindi in caso di un camper custodito all'interno di un capannone deve esserci il portone scardinato, ma se il furto avviene sui camper depositati all'aperto, oppure all'interno di un capannone senza che i ladri abbiamo forzato il portone d'accesso, l'assicurazione non pagherà.

Ma è vessatoria anche in riferimento al contratto atipico del parcheggio, che indica che "La custodia è da intendersi come cura e mantenimento nelle medesime condizioni di un oggetto consegnato, in questo caso il camper. È compito del rimessaggio analizzare la propria capacità di custodire un determinato veicolo, sapendo che in caso di danneggiamento o furto, deve risarcirne il valore". Quindi, in ogni caso, il rimessaggio deve risarcire sempre la totalità dei danni, indipendentemente dalla presenza o no di polizze assicurative del rimessaggio.

Naturalmente, come avviene sempre, il titolare del rimessaggio chiede di firmare molto velocemente il contratto, facendo apporre anche la seconda firma per accettazione di clausole specifiche, che, secondo lui, attesta che il contraente approva specificatamente le clausole.

Questa "approvazione specifica" è valida solo se viene dimostrato dal rimessaggio che le clausole firmate sono state oggetto di specifica trattativa come indicato nel Codice al Consumo art. 34 "Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore".

Quindi, sta al rimessaggio (concedente) provare che la clausola è stata oggetto di specifica trattativa, ma non è sufficiente una seconda firma apposta in un contratto che, forse, non è stato neanche letto dal consumatore oppure spiegato bene dal concedente.

La specifica trattativa è tutta un'altra cosa... quindi la maggioranza di contratti in cui siano presenti delle clausole vessatorie cumulative sono tutti impugnabili con successo, in quanto l'art.36 indica che "La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice".

Quindi, il rimessaggio DEVE SEMPRE risarcire la totalità dei danni in ogni caso, sia che si avvalga di una assicurazione (che ha stipulato lui, decidendo lui le condizioni di risarcimento) sia che decida di assumersi tutta la propria responsabilità senza avvalersi di una assicurazione e la legge ritiene non ammissibile che non si prenda questa responsabilità.

Ma come fare se si è in possesso di un contratto con clausole vessatorie già firmato? Si può agire per renderle nulle?

Certo che si può: sempre il Codice al Consumo all'art. 37 "Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo".

Quindi, basta far pervenire il contratto ad una Associazione a Tutela del consumatore e questa si attiverà per far togliere dal contratto del rimessaggio tutte le clausole vessatorie presenti, a tutela dei diritti di TUTTI i consumatori che sono soggetti a quel contratto, quindi tutti i proprietari dei camper custoditi nel rimessaggio.

A noi è andata bene, ma riteniamo e quindi vi consigliamo, ogni qualvolta si sottoscrive un contratto è necessario leggere bene e scrupolosamente TUTTE le clausole che sanciscono il rapporto tra le parti.

Bisogna prestare molto attenzione alle procedure di rinnovo dei contratti, perché, solitamente, il rimessaggio a scadenza del contratto invia la richiesta di rinnovo, che non indica nessuna clausola del contratto ma solo l'importo e le modalità di pagamento. Successivamente, dopo aver comunicato l'adesione ed effettuato il pagamento, il rimessaggio chiede di firmare il contratto che, in questo caso, non può essere soggetto a trattativa perché è stata già data l'adesione e pagato l'importo.

Quindi, se si deve scegliere un rimessaggio, dopo aver visto come il vostro camper verrà trattato, occorre farsi dare una copia del contratto e verificare bene le clausole vessatorie che sono sempre presenti e che limitano le responsabilità del rimessaggio. Tutto questo prima di firmare e, soprattutto, pagare.

 

Esempi di clausole vessatorie:

  • Il posteggio non è assicurato sul furto e incendio. Il rischio è a carico del cliente.
  • La Direzione non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi tipo di danno causato dal personale stesso.
  • Si declina ogni responsabilità sul furto totale o parziale del mezzo.
  • Verranno accettati soltanto veicoli con polizza assicurativa "garanzia furto" in corso di validità.
  • La ditta non risponde né direttamente né indirettamente circa eventuali furti e/o danneggiamenti perpetrati ai mezzi in parcheggio.

E tante altre....

 

 

Scarica il Codice al Consumo

 

Ecco l'elenco delle puntate precedenti

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