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RIMORCHI AUTO, CONOSCI LA NORMATIVA?

rimorchi Cesare

Il rimorchio è un mezzo di trasporto intelligente, pratico, versatile e di costo contenuto con tante potenzialità, ma è utile sapere che...

di Cesare Tomasini

Non so se l’abbiate mai notato, ma credo non esista un’auto olandese o svedese che non abbia il gancio traino: magari ce l’ha e non si vede perché i ganci rimovibili oggigiorno sono davvero invisibili, ma vi garantisco che praticamente tutti l’hanno.

Quindi sono tutti roulottisti? Certamente no, la realtà è che in quei paesi si usa tantissimo il carrello: in Scandinavia, per esempio, ogni stazione di servizio ne ha un’ampia scelta di tipi e dimensioni da noleggiare ai privati, e lo stesso ho visto in Germania nei centri Obi; in questo modo non si è obbligati al nolo di un furgone, con tutti i rischi annessi sia per il locatore che per il locatario. Oltre a questo, un gancio traino consente di installare un portabici alternativo, più comodo rispetto a quello a tetto, oppure uno aggiuntivo, per esempio per famiglie numerose, o infine consente di prendere con sé le bici anche in caso di auto cabriolet.

Oggi però non voglio parlarvi di ganci, ma di rimorchi: se infatti l’installazione del gancio è una questione “intima” tra l’installatore e la Motorizzazione, l’uso del rimorchio richiede la conoscenza minima di un po’ di normativa.

Una volta tanto la classificazione non la faccio io ed è chiara ed incontrovertibile: facciamo riferimento al Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285), più precisamente all’Art. 56 “Rimorchi”:

2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, … omissis;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi ... omissis
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 ((e dal regolamento)).

Partiamo proprio dai Carrelli Appendice, che per molti versi costituiscono un’eccezione nel mondo dei rimorchi.

I carrelli appendice

Come abbiamo visto si tratta di una particolare tipologia di rimorchi, per i quali il legislatore ci fa cortesemente qualche sconto al prezzo, però, di alcune limitazioni.
Il carrello appendice è, come dice la definizione stessa, un’appendice della vettura, quasi che si trattasse di un portapacchi:

• non ha targa propria;
• non è registrato al PRA;
• non paga la tassa di possesso (il famoso “bollo”);
• è inscritto nella carta di circolazione della vettura;
• per questo motivo va in revisione insieme alla vettura alla quale è abbinato;
• non è soggetto ad obbligo di assicurazione, sfruttando quella del veicolo;
• non altera in nessun modo i limiti di velocità del veicolo trainante (quindi 130 km/h possibili in autostrada, anche se sconsiglio vivamente di farlo!);
• in caso di sanzioni non comporta le aggravanti legate alla configurazione di “autotreno”.
Come dicevamo, per contro ci sono limitazioni più stringenti rispetto ad un normale rimorchio:
• l’abbinamento alla vettura richiede un collaudo presso la Motorizzazione (analogamente a quanto accade per i ganci traino);
• ha l’obbligo di riportare sul retro la targa gialla ripetitrice della vettura (attenzione, la sola consentita è quella rilasciata dalla Motorizzazione, tutto il resto è irregolare!);
• può essere trainato solo dal veicolo al quale è accoppiato, ovvero quello che ne riporta i dati sul libretto di circolazione;
• deve rientrare nella sagoma della vettura, il che ne limita la larghezza utile e, in generale, dimensioni e portata sono più limitate rispetto ai rimorchi (consiglio di consultare le specifiche tabelle);
• non può avere più di due ruote, quindi deve essere monoasse;
• in caso di vendita segue il veicolo accoppiato, a meno di rimuovere il carrello dal libretto, ovviamente con procedura burocratica.

Trattati i carrelli appendice, approcciamo il mondo dei rimorchi veri e propri.

Tipologie di rimorchio

Limitandoci alle sole tipologie che possono interessare un privato cittadino che decide di acquistare un rimorchio, la Legge li classifica come riportato precedentemente, ovvero:

• rimorchi per trasporto di cose;
• rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive (TATS – per esempio imbarcazioni, moto, auto, alianti, ecc.);
• caravan.

Per chiarezza citiamo anche i seguenti:
• rimorchi per trasporti specifici (permanentemente allestiti con particolari attrezzature tipo gruppi elettrogeni, motosaldatrici, motopompe, ecc.);
• rimorchi ad uso speciale (permanentemente allestiti per impieghi specifici tipo ufficio, laboratorio mobile, ecc.);
anche se normalmente non in uso a privati avendo destinazione professionale.

Dal punto di vista costruttivo, invece, i rimorchi possono essere frenati, ovvero dotati di freno (normalmente ad inerzia) che agisce sulle ruote del carrello stesso alleviando il lavoro della vettura, oppure non frenati, quindi la decelerazione sarà tutta a carico del sistema frenante dell’auto che traina. Ancora, i rimorchi possono avere uno e due assi, riservando quest’ultima soluzione ai carrelli con portata maggiore.
Infine possiamo avere un semplice telaio attrezzato, come per i portabarca o portamoto, un semplice pianale, un pianale con sponde o addirittura una struttura furgonata.


Caratteristiche dei rimorchi

I rimorchi, in quanto veicoli a tutti gli effetti, presentano le seguenti caratteristiche:

• hanno targa propria;
• sono registrati al PRA;
• pagano la tassa di possesso (il famoso “bollo”);
• hanno una carta di circolazione propria;
• possono essere abbinati a qualsiasi veicolo che presenti caratteristiche compatibili (massa rimorchiabile superiore o uguale alla massa massima del rimorchio, larghezza non inferiore a quella del rimorchio meno 70 cm);
• vanno in revisione con le stesse regole dei veicoli (4 anni dopo l’immatricolazione e successivamente ogni 2 anni);
• sono soggetti ad obbligo di assicurazione RCA per il rischio statico, ovvero quando siano svincolati dalla trattrice;
• configurano un “Autotreno” e quindi alterano i limiti di velocità del veicolo trainante (riducendoli a 70 km/h nelle strade extraurbane e 80 km/h in superstrada e autostrada);
• sulla parte posteriore devono riportare contrassegni (omologati) indicanti i limiti di velocità massima consentiti;
• conducendo un autotreno, le sanzioni in caso di infrazione sono aumentate in denaro e punti patente.

Un limite che vale per la tipologia “caravan” è che queste non possono sostare su suolo pubblico se non agganciate al veicolo trainante.

Se il legislatore si è preso la briga di fare differenza tra rimorchi generici, caravan e rimorchi TATS, va da sé che questi ultimi possono essere utilizzati solo per l’uso per i quali sono stati pensati; per capirci: non possiamo caricare delle potature su un portamoto o dei mobili su un portabarca.

Detto questo, sui rimorchi per trasporto cose possiamo caricare qualsiasi oggetto a patto che:
• sia rispettata la portata massima del rimorchio riportata a libretto;
• il carico non sporga in nessun modo dalla sagoma del rimorchio (attenzione perché questo è un punto di differenza con i veicoli, dove è possibile eccedere la sagoma, seppure a determinate condizioni);
• il carico sia saldamente fissato al rimorchio stesso.

Rimorchi: patenti di guida richieste

Per ovvi motivi di semplicità, trattiamo solo dei rimorchi per autoveicolo, per capirci quelli trainabili con la patente B, per la quale bisogna immediatamente fare dei distinguo.
La sola patente B consente infatti di guidare autoveicoli fino a 3.500 kg trainanti rimorchi con massa massima non superiore a 750 kg, oppure che superi 750 kg purché la massa massima della combinazione veicolo + rimorchio non sia oltre 3500 kg; in caso si superi questo limite ma si rimanga sotto i 4.250 kg è necessaria l’estensione a B96.
Con la patente BE, invece, si possono condurre complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio con massa massima non superiore a 3500 kg.

Complicato?

Sì, ma alla fine basta verificare i pesi a libretto di auto e rimorchio: per i carrelli normali è difficile andare sopra le 3,5 tonnellate, a meno che non si traini con un furgone o un grosso fuoristrada; altro discorso per le caravan, dove spesso si sfora il limite della B.

Spero di aver chiarito un po’ la materia, poco conosciuta in Italia: è un peccato perché, facendo i conti della serva, installare un gancio e acquistare un rimorchio alla fine ci porta a spendere come per un’auto a grande capienza (familiare o SUV) ma con costi di gestione e dimensioni molto più limitate; insomma, è come avere uno zaino che si porta se serve e si lascia a casa quando non serve, il che per le vetture accade per la stragrande maggioranza del tempo.

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