Autocaravan storici M o N? Facciamo chiarezza
Come correggere la categoria del veicolo ricreazionale camper da N (autocarro) a M (trasporto persone) in quelle carte di circolazione che sono state stampate con la categoria vigente in quel periodo ma che sono in contraddizione con il codice della strada? Ecco cosa bisogna fare
Articolo di Lorenzo Gnaccarini
Abbiamo ricevuto da Claudio Galliani, Presidente dell'Associazione RIVARS, il Registro Italiano Veicoli Abitativi Ricreazionali Storici, una importante comunicazione che riguarda i possessori di camper storici ma anche recenti, e che riteniamo sia molto utile divulgare affinché possa essere d'aiuto a tutti i camperisti, che possiedono un veicolo ricreazionale con attribuzione alla categoria N, di conoscere come si può modificare la carta di circolazione così da renderla conforme al Codice della Strada.
Nei libretti a 4 riquadri al recto, al riquadro 2 pur essendo definiti "autocaravan", al campo J è nel 99% scritto N1 (ed in alcuni casi anche N2) in totale contraddizione con le normative di Legge e con la stessa dicitura "autocaravan" (artt. 47 & 54 CdS) per cui l' autocaravan per Legge ed in qualità di "trasporto persone" è M1.
Molto spesso agli uffici della Motorizzazione ci si trova di fronte ad un muro di gomma se non ad un preciso rifiuto ad apportare la correzione (prevista dalla Legge).
Ecco la comunicazione ufficiale di RIVARS.
Dicembre 2020
Cari amici camperisti,
vi sarete più volte imbattuti in carte di circolazione in cui la categoria dell’autocaravan è inserita come “N1” se non addirittura come “N2”; finalmente, spulciando nella bolgia di circolari, DM ed altro, ritengo di aver trovato il classico bandolo della matassa, per cui le autocaravan sono sempre e comunque di categoria “M1”, anche se l’autotelaio, prima di essere “vestito” dall’allestitore, è nato, nel 99% dei casi, come “trasporto cose”, quindi di categoria “N” originaria.
Fatto salvo quanto chiaramente oggi specificato dagli artt. 47 & 54 del Codice della Strada, risalendo nel tempo quando l’ “autocaravan” legalmente non esisteva ancora come specifica tipologia di veicolo, ma era configurata tra i “veicoli d’uso speciale”, il DM 29/03/1974 la definisce dapprima come “veicolo uso abitazione e/o campeggio”, poi come “camper (SA)” definendone le caratteristiche minime per essere considerato tale ed inserendolo in categoria “M”; lo stesso DM specifica poi, con la massima chiarezza, nel capitolo “trasporti specifici” che: “autocaravan: esclusivamente nella categoria “M1” in quanto trasporto persone.”
Il dubbio se i veicoli abitativi con cellula scarrabile da pick-up fossero da considerarsi M o N è chiarito in via definitiva dalla Circolare MCTC Prot. 2142/4332-A068 dd 08/09/1987: “l’eventuale installazione di una cellula abitativa rimuovibile su un autocarro, purché non abitata durante il trasporto, si configura come trasporto di cose”, di conseguenza, per essere “N”, la cellula abitativa deve essere rimuovibile (impensabile per un autocaravan dove la cellula è fissa ed è inoltre sempre abitata durante il viaggio), quindi i pick-up (che sono autocarri) muniti di cellula scarrabile, e solo loro, sono “N” ed il fatto poi di essere N1/N2/N3 dipende dalla portata dell’ autocarro stesso, mentre le autocaravan tutte sono “M1” in forza dei già citati artt. 47 & 54 CdS.
Se ne deduce, quindi, che le carte di circolazione relative alle autocaravan e che riportino la categoria “N” non sono corrette, pertanto, all’ atto della verifica e compilazione del libretto per le richieste del “Certificato di Rilevanza Storica (CRS)”, ai sensi del Dec. L.vo 17/12/2009 (Gazz.Uff. 19/03/2010) & Circolare Applicativa 04/10/2010 n° 79260 e/o della richiesta di Certificato di Identità, le autocaravan vanno SEMPRE configurate “M1” perché il trasporto persone massimo ammesso in un’autocaravan è di 7 persone compreso conducente e la categoria “M1” arriva fino a 9 persone compreso conducente, e l’autocaravan medesima è sempre, e per Legge dello Stato, configurata (artt. 47 & 54 CdS) come “Trasporto Persone”.
NB: la stessa circolare Prot. 2142/4332-A068 già citata, impone che “le conseguenti annotazioni già riportate sulle carte di circolazione dovranno essere annullate” …più chiaro di così… e nel caso ci fossero ulteriori dubbi o resistenze, la direttiva CE 20/12/2001 n°211/116 (Gazz.Uff. Comunità Europee 21/01/2002) & il DM 20/06/2002 (Gazz.Uff. italiana 24/07/2002 n°172) dicono in merito l’ultima parola.
In ogni buon caso ed in base a quanto sopra, è interesse del proprietario far rettificare ai sensi di Legge (in MCTC) e/o tramite un’agenzia abilitata questo errore in Carta di Circolazione.
Non Vi aggiungo le altre circolari e DM che ho spulciato per non crearvi dell’ inutile confusione; sperando d’aver fatto definitiva chiarezza ed esservi stato d’aiuto, Vi saluto cordialmente
Claudio Galliani
Presidente RIVARS e Commissario Tecnico Nazionale A.S.I./Abitativi
Ringraziamo Claudio Galliani per questa importante informativa e auguriamo a lui e a tutti i suoi associati di continuare a custodire e a valorizzare la storia dell'abitar viaggiando.
Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare
PRESIDENTE: Claudio Galliani - (+39) 335 6028272 (h 17-19) - e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
SEGRETERIA: Gambarino Gilberto - (+39) 366 3276188 (h 16-18.30) e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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